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Le PROBLEMATICHE della

VITA MATRIMONIALE

nella «Parola di Dio» 

e nella «Tradizione della Chiesa»

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Parola di Dio

   

Antico Testamento

 

       Se trova in lei qualcosa di vergognoso, le dia l’atto di                     ripudio..

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  • «Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa» (Dt 24,1).

     

    La donna è legata a te da un patto, nessuno tradisca..

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  • «..il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che ora perfidamente tradisci, mentr’essa è la tua consorte, la donna legata a te da un patto.. nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio, dice il Signore Dio d’Israele» (Ml 2,14-16).

     

Nuovo Testamento

 

       Coloro che mettono mano all'aratro e poi si volgono                     indietro..

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  • «Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio» (Lc 9, 62).

     

       Nessuno separi quello che Dio ha unito..

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  • «“È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? ”. Ed egli (Gesù) rispose: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola ? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” Gli obiettarono: « Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via?». Rispose loro Gesù: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio”»

       (Mt 19,3-9).

 

        Chi ripudia la moglie la espone ad adulterio..

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  • «Chiunque ripudia sua moglie… la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio» (Mt 5, 32).

     

    Unione Matrimoniale, non Pre-Matrimoniale..

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  • «Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola» (Mt 19, 5).

    (L’uomo lascia suo padre e sua madre per unirsi a sua moglie, non alla sua fidanzata)

     

       Agli sposati, ordina il Signore: Non si separino..

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  • «Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito -  e il marito non ripudi la moglie»  (1Cor 7,10-11).

     

    Preoccupazione per le cose del mondo..

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  • «Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie,  e si trova diviso!» (1Cor 7,32-34)

 

Insegnamento della Chiesa Cattolica

  

Epoca Patristica

 

       Finché morte non li separi..

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  • --- S. Agostino di Ippona (Vescovo e Dottore della Chiesa; 354 - † 430): «La donna è legata, finché vive il marito. Dunque per conseguenza anche l'uomo è legato, finché vive la moglie. Questo legame fa sì che non si possano congiungere ad altri senza un'unione adulterina». (AGOSTINO DI IPPONA, I Connubi Adulterini, Libro II, n. 9. 8).

     

    Legame incancellabile..

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  • --- S. Agostino di Ippona: «Questo sigillo (matrimonio), anche quando gli uomini cercano di staccarsene o di scioglierlo, rimane incancellabile .. Giacché non si abolisce l'unione nuziale neppure quando interviene il divorzio». (AGOSTINO DI IPPONA, La Dignità del matrimonio, n. 7. 7).

     

    Chi ha subito il divorzio rimanga senza sposarsi..

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  • --- S. Agostino di Ippona (Vescovo e Dottore della Chiesa; 354 - † 430): «(La donna) tanto se è rimandata come se ha rimandato, è necessario che rimanga senza sposarsi o che si riconcili col marito» (AGOSTINO DI IPPONA, Discorso della montagna, Libro I, cap. 16, n. 48).

 

Epoca Medievale

 

       I rapporti tra due persone non-sposati sono peccati                     mortali..

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  • --- Innocenzo IV  (Papa dal 1243 al 1254): «In ordine alla fornicazione che un uomo libero commette con una donna libera, non si deve in alcun caso dubitare che non sia peccato mortale, dato che l’Apostolo afferma che sono esclusi dal regno di Dio sia i fornicatori che gli adulteri (cfr 1Cor  6, 9..)». (PAPA INNOCENZO IV, Lettera Sub Catholicae Professione, n. 18 [6 marzo 1254]).

     

  • --- S. Antonio di Padova  (Sacerdote e Dottore della Chiesa; 1195 - † 1231): «La fornicazione, cioè il rapporto tra due persone non sposate, è peccato mortale; ed è detta fornicazione, cioè uccisione della forma (formae necatio), vale a dire morte dell’anima» (A. DI PADOVA, Sermoni, Domenica di Sessagesima, n. 6).

 

       Indissolubilità del Matrimonio..

             

  • --- Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze-Roma (1431.1438.1439. 1444): «Triplice è lo scopo del matrimonio: primo, ricevere la prole ed educarla al culto di Dio; secondo, la fedeltà, che un coniuge deve conservare verso l'altro; terzo, la indissolubilità del matrimonio, perché essa significa la unione indissolubile di Cristo e della Chiesa». (CONCILIO DI BASILEA-FERRARA - FIRENZE - ROMA, Sessione VIII [22 novembre 1439]).

     

    Il Matrimonio viene dichiarato per la prima volta Sacramento..

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  • --- Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze-Roma (1431.1438.1439. 1444): «Per una più facile comprensione per gli Armeni, presenti e futuri, abbiamo compendiato in questa brevissima formula la dottrina sui sacramenti: sette sono i sacramenti della nuova legge: battesimo, confermazione, eucarestia, penitenza, estrema unzione, ordine e matrimonio. Essi sono molto differenti dai sacramenti dell'antica legge: quelli, infatti, non producevano la grazia, ma indicavano solo che questa sarebbe stata data per la passione di Cristo. I nostri, invece, contengono la grazia e la danno a chi li riceve degnamente. Di essi, i primi cinque sono ordinati alla perfezione individuale di ciascuno, i due ultimi, al governo e alla moltiplicazione di tutta la chiesa» (CONCILIO DI BASILEA-FERRARA - FIRENZE - ROMA, Sessione VIII [22 novembre 1439]).

 

Epoca Moderna

 

       Il vincolo del Matrimonio è indissolubile dal tempo di                   Adamo..

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  • --- Concilio di Trento (1545 - 1563): «Il vincolo del matrimonio fu dichiarato solennemente perpetuo e indissolubile dal primo padre del genere umano quando disse, sotto l’ispirazione dello Spirito santo: Questo, ora, è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla propria moglie: e saranno due in una sola carne» (CONCILIO DI TRENTO, Sessione XXIV [11 novembre 1563]).

     

    Nessuno uomo può sciogliere il Sacramento del Matrimonio..

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  • --- Leone XIII (Papa dal 1878 al 1903): «Gesù Cristo, il quale proclamò ai Giudei ed agli Apostoli che il matrimonio, per la sua stessa istituzione, deve essere solamente tra due, ossia tra un uomo e una donna; che dei due si forma come una sola carne, e che il vincolo nuziale, per volere di Dio, è così intimamente e fortemente unito che nessuno tra gli uomini può romperlo o scioglierlo. "Starà congiunto [l’uomo] con la moglie sua, e i due saranno una sola carne. Pertanto non sono più due, ma una carne sola. Dunque ciò che Iddio ha congiunto l’uomo non separi" (Mt 19,5-6)» (LEONE XIII, Lettera Enciclica Arcanum Divinae Sapientiae [10 febbraio 1880]).

     

    Riguardo alla tentazione del divorzio..

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  • --- Leone XIII (Papa dal 1878 al 1903): «Rimosso il timore salutare di Dio, e tolto ai miseri il conforto che si trova nella religione cristiana, del quale non esiste uno maggiore, avviene sovente ciò che è troppo facile che accada, cioè che sembrino quasi insopportabili gli obblighi e gli altri pesi del matrimonio. Conseguentemente molti desiderano che sia sciolto quel vincolo che credono dipendere dal diritto umano e dal loro libero arbitrio, nell’ipotesi in cui la diversità dei caratteri, la discordia o la violata fedeltà da parte dell’uno o dell’altro, o il consenso di entrambi, od altri motivi li persuadano che sia necessario scioglierlo. E se per avventura la legge vieta loro di soddisfare alla protervia delle loro voglie, allora gridano che le leggi sono ingiuste, disumane, in piena contraddizione con il diritto di liberi cittadini, e perciò si deve ad ogni modo far sì che, rigettate ed abrogate quelle, si stabilisca con una legge più umana che sono leciti i divorzi» (LEONE XIII, Lettera Enciclica Arcanum Divinae Sapientiae [10 febbraio 1880]).

 

 

      I funestissimi danni del divorzio..

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  • --- Leone XIII (Papa dal 1878 al 1903): «Quanta occasione di mali contengano in sé stessi i divorzi, è appena il caso di ricordarlo:… si rendono mutabili le nozze… si danno pericolosi eccitamenti alla infedeltà; si reca pregiudizio al benessere e all’educazione dei figli;… si diffondono i semi delle discordie tra le famiglie… per distruggere le famiglie.. sono funestissimi i divorzi.. (che) serpeggiando ogni dì più largamente, invaderanno l’animo di moltissimi, simili a morbo che si sparge per contagio, o come torrente che, rotti gli argini, trabocca.. (A tal punto che) molti giunsero a tanta malizia da escogitare ogni malignità e frode per mezzo di crudeltà da essi stessi usate, d’ingiurie, di adulterii, di finte cause al fine di sciogliere impunemente il vincolo dell’unione coniugale che era loro venuto a noia» (LEONE XIII, Lettera Enciclica Arcanum Divinae Sapientiae [10 febbraio 1880]).

 

       Riflettere prima di sposarsi..

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  • --- Leone XIII (Papa dal 1878 al 1903): «Sono i partiti estremi ai quali sarebbe facile non addivenire se gli sposi, non trasportati dalla passione, ma riflettendo in precedenza sia i doveri dei coniugi, sia i motivi nobilissimi dei connubi, si accostassero al matrimonio con ponderata intenzione e non anticipassero le nozze.. i matrimoni potranno avere una dolce e sicura stabilità, quando attingano lo spirito e la vita dalla virtù della religione, la quale dà grazia d’animo forte ed invitto; e fa sì che si sopportino non solo con rassegnazione, ma con lieto animo, i difetti che possono avere le persone, la diversità dei costumi e delle indoli, il peso delle cure materne, la grave sollecitudine dell’educazione dei figli, i travagli, compagni della vita» (LEONE XIII, Lettera Enciclica Arcanum Divinae Sapientiae [10 febbraio 1880]).

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Epoca Post Moderna

 

       L’indissolubilità del matrimonio esiste “dal principio”..

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  • --- S. Giovanni Paolo II (Papa dal 1978 al 2005): «Nel Vangelo Cristo, in polemica con i farisei, riporta le stesse parole ed aggiunge: "Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" (Mt 19,6). Egli rivela nuovamente il contenuto normativo di un fatto che esiste "dal principio" (Mt 19,8) e che conserva sempre in sé tale contenuto. Se il Maestro lo conferma "ora", lo fa per rendere chiaro ed inequivocabile, alla soglia della Nuova Alleanza, il carattere indissolubile del matrimonio, quale fondamento del bene comune della famiglia» (GIOVANNI PAOLO II, Lettera Alle famiglie, n. 7 [02 febbraio 1994] ).

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       Indissolubile Unità..

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  • --- S. Giovanni Paolo II (Papa dal 1978 al 2005): «La comunione coniugale si caratterizza non solo per la sua unità, ma anche per la sua indissolubilità: "Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità" (Cfr GS,48)» (GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Familiaris Consortio, n. 20 [22 novembre 1981]).

     

    La dottrina dell’indissolubilità nella Rivelazione..

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  • --- S. Giovanni Paolo II (Papa dal 1978 al 2005): «E' dovere fondamentale della Chiesa riaffermare con forza.. la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio: a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti sono travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che ha in Gesù Cristo il suo fondamento e la sua forza (cfr. Ef 5,25). Radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, l'indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua Rivelazione. Egli vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale come frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua Chiesa» (GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Familiaris Consortio, n. 20  [22 novembre 1981]).

     

    Fedeltà fino alla fine..

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  • --- S. Giovanni Paolo II (Papa dal 1978 al 2005): «Il dono del sacramento è nello stesso tempo vocazione e comandamento per gli sposi cristiani, perché rimangano tra loro fedeli per sempre, al di là di ogni prova e difficoltà, in generosa obbedienza alla santa volontà del Signore: "Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" (Mt 19,6). Testimoniare l'inestimabile valore dell'indissolubilità e della fedeltà matrimoniale è uno dei doveri più preziosi e più urgenti delle coppie cristiane del nostro tempo» (G. PAOLO II, Esortazione Apostolica Familiaris Consortio, n.20  [22 novembre 1981]).

                                                                               

    Opera pastorale della Chiesa: Chiarezza e Intransigenza..

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  • --- Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, la Catechesi e la Cultura e Commissione Episcopale per la Famiglia: «Al mistero dell’amore di Gesù Cristo e al suo comandamento sull’indissolubilità e fedeltà, un’ampia parte della società attuale oppone una logica diversa: quella di una cultura immanentistica e consumistica che tende a disistimare e a deridere la fedeltà coniugale, e di fatto la vìola in molti modi.. Questa (difficile) situazione sollecita con più viva urgenza l’opera evangelizzatrice della Chiesa.. la quale partecipe e continuatrice nella storia della missione di salvezza di Cristo, riprende e rivive lo stesso atteggiamento pastorale del suo Signore: questo è la suprema norma della vita e dell’opera della Chiesa. Secondo la chiara e continua testimonianza del Vangelo, Gesù ha sempre difeso e proposto, senza alcun compromesso, la verità e la perfezione morale, mostrandosi nello stesso tempo accogliente e misericordioso verso i peccatori: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori” (Mt 9,12-13). La Chiesa non può discostarsi dall’atteggiamento di Cristo: per questo la chiarezza e l’intransigenza nei principi e insieme la comprensione e la misericordia verso la debolezza umana in vista del pentimento sono le due note inscindibili che contraddistinguono l’opera pastorale della Chiesa ».(Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, La pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari o difficili, Roma 26.04.1979, nn. 3410.3416-3417).

 

       Il Matr. è stato elevato da Cristo alla dignità di                               Sacramento..

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  • --- Catechismo della Chiesa Cattolica (1992): «Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento» (CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 1601).

 

       L’unione matrimoniale dell’uomo e della donna è                           indissolubile

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  • --- Catechismo della Chiesa Cattolica (1992): «Nella sua predicazione Gesù ha insegnato senza equivoci il senso originale dell'unione dell'uomo e della donna, quale il Creatore l'ha voluta all'origine: il permesso, dato da Mosè, di ripudiare la propria moglie, era una concessione motivata dalla durezza del cuore (Cf. Mt 19,8), l'unione matrimoniale dell'uomo e della donna è indissolubile: Dio stesso l'ha conclusa. “Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi” (Mt19,6)»  (CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 1614).

                                                                                       

       Seguendo Cristo, “gli sposi potranno ‘capire’.. il senso.."

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  • --- Catec. della Chiesa Cattolica (1992): «Questa inequivocabile insistenza sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale ha potuto lasciare perplessi e apparire come un'esigenza irrealizzabile (Cfr Mt 19,10). Tuttavia Gesù non ha caricato gli sposi di un fardello impossibile da portare e troppo gravoso, [Cf Mt 11,29-30] più pesante della Legge di Mosè. Venendo a ristabilire l'ordine iniziale della creazione sconvolto dal peccato, egli stesso dona la forza e la grazia per vivere il matrimonio nella nuova dimensione del Regno di Dio. Seguendo Cristo, rinnegando se stessi, prendendo su di sé la propria croce [Cf Mc 8,34] gli sposi potranno “capire” [ Cf Mt 19,11 ] il senso originale del matrimonio e viverlo con l'aiuto di Cristo. Questa grazia del Matrimonio cristiano è un frutto della croce di Cristo, sorgente di ogni vita cristiana». (CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 1615).

 

       “Il Divorzio offende l’Alleanza della Salvezza”..

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  • --- Catechismo della Chiesa Cattolica (1992): «Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l'uno con l'altro fino alla morte. Il divorzio offende l'Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente». (CATEC. DELLA CHIESA CAT., n. 2384).

 

       Il divorzio introduce il disordine nella famiglia e nella                   società..

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      --- Catechismo della Chiesa Cattolica (1992): «Il carattere                    immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso                introduce nella cellula familiare e nella società. Tale disordine          genera gravi danni: per il coniuge, che si trova abbandonato;            per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e                      sovente contesi tra questi; per il suo effetto contagioso, che lo          rende una vera piaga sociale» (CATECHISMO DELLA CHIESA               CATTOLICA, n. 2385).

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      Sui Divorziati -  Risposati Civilmente..

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  • --- Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, la Catechesi e la Cultura e Commissione Episcopale per la Famiglia: «Se ci chiediamo quale sia, nella Chiesa, la posizione dei divorziati risposati, dobbiamo anzitutto riconoscere che la loro condizione di vita è in contrasto con il Vangelo, che proclama ed esige il matrimonio unico e indissolubile: la loro nuova "unione" non può rompere il vincolo coniugale precedente, e si pone in aperta contraddizione con il comandamento di Cristo. Tuttavia, in forza del battesimo che imprime il carattere indelebile di membri del corpo di Cristo che è la Chiesa e in forza di una fede non totalmente rinnegata, i divorziati risposati sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio: non sono quindi del tutto esclusi dalla comunione con la Chiesa, anche se per il loro stato di vita contrario al Vangelo non si trovano nella necessaria "pienezza" della comunione ecclesiale. È evidente che i divorziati risposati non possono svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana, come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettore, il ministero di catechista, l’ufficio di padrino per i sacramenti. Come può, allora, la Chiesa offrire i sacramenti di Cristo ai divorziati risposati, senza cadere nella contraddizione di celebrare i misteri dell’unità della fede cristiana tollerando uno stato di vita in contrasto con il Vangelo del Signore e quindi con la fede stessa della Chiesa?.. Ma come può essere celebrato il sacramento della riconciliazione se nei divorziati risposati manca, per il perdurare di un’unione che non è nel Signore, la volontà di conversione e di penitenza?.. In realtà, la conversione necessaria per la riconciliazione esige che il peccatore penitente dica non solo "mi pento del mio peccato", ma anche "propongo di non commetterlo più", secondo l’esplicito appello di Cristo: "Va’ e non peccare più" (Gv 8,11). Ma un simile proposito è di fatto assente quando i divorziati risposati continuano a rimanere in una condizione di vita che è contraria alla volontà del Signore. Non mancano casi nei quali i divorziati risposati si lasciano illuminare dalle esigenze del Vangelo e guidare dall’intervento pastorale della Chiesa, fino a decidersi di reimpostare la propria vita secondo la volontà del Signore. “Ciò significa concretamente che, una volta pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, devono separarsi da quella persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, e ritornare, possibilmente, all'originaria convivenza matrimoniale”. Qualora la loro situazione non presenti una concreta reversibilità per l’età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all’assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, si impegnano a interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia, stima e aiuto vicendevoli. In questo caso possono ricevere l’assoluzione sacramentale ed accostarsi alla comunione eucaristica, in una chiesa dove non siano conosciuti, per evitare lo scandalo» (Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, La pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari o difficili, Roma 26.04.1979, nn. 3422,3428,3431-3434).

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       Differenza tra chi ha subito il divorzio e chi invece l’ha                 chiesto..

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  • --- Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, la Catechesi e la Cultura e Commissione Episcopale per la Famiglia: «Potremmo distinguere, nella misura in cui è possibile, un duplice caso: quello del coniuge che ha subìto il divorzio e quello del coniuge che ha chiesto e ottenuto il divorzio, senza però passare a nuove nozze civili. Il coniuge che vuol rimanere fedele a Cristo e al suo Vangelo deve opporsi alla richiesta di divorzio: solo per gravissimi motivi può adattarsi a subirlo, purché risulti chiaro che per lui il divorzio equivale soltanto a una separazione, che non rompe il vincolo coniugale. Per il divorziato che ha subìto il divorzio, se mantiene la fedeltà coniugale, se è impegnato nell’educazione dei figli, se adempie alle diverse responsabilità della vita cristiana merita piena stima e deve poter contare sulla sincera solidarietà dei fratelli di fede. Il fatto che, rimasto forzatamente solo, non si lascia coinvolgere in un nuovo matrimonio civile, può diventare una preziosa testimonianza dell’amore assolutamente fedele di Dio donato dalla grazia del sacramento del matrimonio: la sua vita serena e forte può sostenere ed aiutare i fratelli di fede tentati di venir meno all’inviolabilità del legame matrimoniale. Non ci sono problemi particolari per l’ammissione ai sacramenti: l’aver semplicemente subito il divorzio non costituisce colpa, significa piuttosto aver ricevuto una violenza e un’umiliazione, che rendono più necessaria, da parte della Chiesa, la testimonianza del suo amore e aiuto verso questi figli. La situazione di chi ha chiesto il divorzio, anche se non si è risposato, rende di per sé impossibile la recezione dei sacramenti, a meno che questi si penta sinceramente e concretamente ripari il male compiuto. In particolare perché possa ricevere il sacramento della riconciliazione, il semplice divorziato deve far consapevole il sacerdote che egli, pur avendo ottenuto il divorzio civile, si considera veramente legato davanti a Dio dal vincolo matrimoniale e che ormai vive da separato per motivi moralmente validi, in specie per l’inopportunità o anche l’impossibilità di una ripresa della convivenza coniugale». (Cfr COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, La pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari o difficili, Roma 26.04.1979, nn. 3453-3455).

    [A proposito di ciò, vedere anche le parole di Sant’Agostino, nell’Epoca Patristica].

     

    Separazione fisica, pur rimanendo valido il Matrimonio..

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  • --- Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, la Catechesi e la Cultura e Commissione Episcopale per la Famiglia: «La vita concreta della coppia può registrare situazioni tali di incomprensioni reciproche, di incapacità o insufficienza ad un rapporto interpersonale, con ripercussioni negative sia sull’equilibrio coniugale sia sull’educazione dei figli, che possono rendere legittima la "separazione". La sacra Scrittura la riconosce come possibile, anche se afferma chiaramente che essa non dissolve affatto il vincolo matrimoniale e non dà, pertanto, alcun diritto a risposarsi».

    (cfr COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, La pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari o difficili, Roma 26.04.1979, n. 3449).

    [Dato che così sta scritto: «Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito – e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito» 

       (1Cor 7,10-11)].

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  • --- Codice di Diritto Canonico (1983): «I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.  Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa» (CODICE DI DIRITTO CANONICO, can. 1151-1153).

    [Quindi, ricapitolando.. Quali sono le legittime cause di separazione?.. Le cause di separazione possono riassumersi in questi quattro capitoli: 1) adulterio; 2) grave danno corporale del coniuge o dei figli; 3) grave danno spirituale del coniuge o dei figli; 4) abbandono fraudolento].

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  • --- Codice di Diritto Canonico (1983): «La separazione personale dei coniugi battezzati, salvo non sia legittimamente disposto altro per luoghi particolari, può essere definita con decreto del Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice a norma dei canoni seguenti» (CODICE DI DIRITTO CANONICO, can. 1692 § 1).

    [Quindi.. Spetta alla Chiesa per diritto proprio giudicare le cause di separazione.. per le quali si possono intraprendere due vie: 1) la via amministrativa dinnanzi al Vescovo diocesano che decide; 2) la via giudiziale davanti al giudice o al tribunale competente (tribunale ecclesiastico) alla luce degli ultimi aggiornamenti e Motu Proprio di Papa Francesco].

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  • --- Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, la Catechesi e la Cultura e Commissione Episcopale per la Famiglia: «Per poter ricevere i sacramenti, i separati sono chiamati, oltre ad adempiere i doveri generali della vita cristiana, a mantenere viva l’esigenza del perdono propria dell’amore e ad essere sinceramente disponibili ad interrogarsi - per agire di conseguenza - sulla opportunità (con atto degno di lode - cfr CDC 1155) o meno di riprendere la vita coniugale». (Cfr COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, La pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari o difficili, Roma 26.04.1979, n. 3452).

 

       Cattolici sposati solo Civilmente..

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  • --- Catechismo della Chiesa Cattolica (1992): «Si ha una libera unione quando l’uomo e la donna rifiutano di dare forma giuridica e pubblica a un legame che implica l’intimità sessuale.. l’espressione abbraccia situazioni diverse:  concubinato (cioè convivenza sotto lo stesso tetto senza il sacramento del matrimonio), rifiuto del  matrimonio come tale, incapacità a legarsi con impegni a lungo termine. Tutte queste situazioni costituiscono un offesa alla dignità del matrimonio, distruggono l’idea stessa della famiglia, indeboliscono il senso della fedeltà. Sono contrarie alla legge morale: l’atto sessuale deve aver posto esclusivamente nel matrimonio cum ecclesia; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale» (CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 2390).

 

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  [A proposito di peccato grave così dice il CCC: «Scegliere                deliberatamente, cioè sapendolo e volendolo una cosa                  gravemente contraria alla legge divina e al fine ultimo                    dell’uomo, è commettere un peccato mortale. Esso distrugge      in noi la carità, senza la quale la beatitudine eterna è                    impossibile. Se non ci si pente conduce alla morte eterna».          (CCC 1874)].

 

  • --- S. Annibale Maria di Francia (Sacerdote e Fondatore dei Rogazionisti; 1851 - †1927): «E qui debbo dire due parole per quegl’infelici uomini e donne che sono sposati allo stato civile e non alla Chiesa. Vi sono al giorno d’oggi anche nei paesi taluni infelici i quali si credono, o fingono di essere.. Ma no! vi ingannate; il matrimonio allo stato civile non è matrimonio, ma è “concubinato”, le donne sposate allo stato civile non si chiamano mogli, ma si chiamano “concubine”» (ANNIBALE MARIA DI FRANCIA, Scritti, vol. 19, n. 4619).

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  • --- Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, la Catechesi e la Cultura e Commissione Episcopale per la Famiglia: «Non è possibile ammettere ai sacramenti della penitenza e alla comunione eucaristica i cattolici sposati solo civilmente sino a quando permangono in questa situazione di vita, tanto più che ne sono un memoriale e un prolungamento».(Cfr COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, La pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari o difficili, Roma 26.04.1979, n. 3448).

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[Ma e se ci sono figli? – vedere passo della commissione episcopale nella epoca post-Moderna, sotto il titoletto verde : “Differenza tra chi ha subito il divorzio e chi invece l’ha chiesto e ottenuto”].

 

       La Chiesa non dimentica chi non può accedere ai                           Sacramenti..

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  • --- Benedetto XVI (Papa dal 2005 al 2013): «Il fatto di non poter accedere ai Sacramenti.. non significa che la Chiesa non abbia a cuore la situazione di questi fedeli, che, del resto, non sono affatto esclusi dalla comunione ecclesiale. Essa si preoccupa di accompagnarli pastoralmente e di invitarli a partecipare alla vita ecclesiale nella misura in cui ciò è compatibile con le disposizioni del diritto divino, sulle quali la Chiesa non possiede alcun potere di dispensa. D'altra parte, è necessario illuminare i fedeli interessati affinché non ritengano che la loro partecipazione alla vita della Chiesa sia esclusivamente ridotta alla questione della recezione dell'Eucaristia. I fedeli devono essere aiutati ad approfondire la loro comprensione del valore della partecipazione al sacrificio di Cristo nella Messa, della comunione spirituale, della preghiera, della meditazione della Parola di Dio, delle opere di carità e di giustizia» (BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, n. 6 [14 Settembre 1994]).

     

    Indissolubilità  -   con ECCEZIONE?..

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  • --- Francesco di Felice (Sotto segretario del Pontificio consiglio per la famiglia): «Al fine di precisare ulteriormente la portata di tale indissolubilità, il Vangelo di Matteo, a differenza degli altri due sinottici, fa menzione di una clausola, la cosiddetta eccezione della pornèia, riportando le seguenti parole del Signore: "Chi ripudia la propria moglie, se non nel caso di impudicizia, e sposa un'altra, commette adulterio; e se sposa una donna ripudiata, commette adulterio" (Mt 19,9). Questa clausola sembra introdurre, a prima vista, un'eccezione alla regola dell'indissolubilità matrimoniale sopra enunciata.. La Chiesa orientale e le Comunità protestanti, prendendo il termine "impudicizia" nel senso di adulterio, intesero l'inciso come un vero caso di divorzio. La tradizione della Chiesa occidentale, invece, è stata costante nell'escludere tale eccezione. Studi recenti sull'antico diritto matrimoniale giudaico hanno fornito elementi per una soddisfacente soluzione del dibattuto problema esegetico: nella impudicizia (gr. pornèia), che è cosa diversa dall'adulterio (gr. moichèia) è da ravvisare con tutta probabilità il termine zenût ebraico, (che nel greco biblico neo-testamentario viene tradotto con la parola pornèia) , col quale si indica un matrimonio contratto tra parenti e proibito dalla legge mosaica (Lv 18); così Gesù verrebbe ad escludere dalla legge della indissolubilità quelle unioni illegali ed incestuose, non "legate da Dio". Anche nel Concilio apostolico di Gerusalemme (49/50 d.C.), a conclusione del dibattito sulla validità della legge mosaica, viene raccomandato ai cristiani provenienti dal paganesimo di osservare l'astinenza dalle carni immolate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia (pornèia), cioè dai matrimoni contratti fra parenti, cose a cui i giudeo-cristiani tenevano in modo particolare (cfr. At 15,29)».  (FRANCESCO DI FELICE, in: OSSERVATORE ROMANO, Lun-Mart 3-4 Marzo 1997).

     

    Comportamento del Sacerdote - Come si deve comportare il sacerdote davanti ad una persona che viene a fare la S. Comunione, ma che non è in piena comunione a causa della sua situazione matrimoniale? -

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  • --- Pontificio Consiglio per i testi legislativi: «Naturalmente la prudenza pastorale consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra Comunione. I Pastori devono adoperarsi per spiegare ai fedeli interessati il vero senso ecclesiale della norma, in modo che essi possano comprenderla o almeno rispettarla. Quando però si presentino situazioni in cui quelle precauzioni non abbiano avuto effetto o non siano state possibili, il ministro della distribuzione della Comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno. Lo farà con estrema carità, e cercherà di spiegare al momento opportuno le ragioni che a ciò l’hanno obbligato. Deve però farlo anche con fermezza, consapevole del valore che tali segni di fortezza hanno per il bene della Chiesa e delle anime. Il discernimento dei casi di esclusione dalla Comunione eucaristica dei fedeli, che si trovino nella descritta condizione, spetta al Sacerdote responsabile della comunità. Questi darà precise istruzioni al diacono o all’eventuale ministro straordinario circa il modo di comportarsi nelle situazioni concrete» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione circa l’ammissibilità alla santa comunione dei divorziati risposati, in OSSERVATORE ROMANO, 7 luglio 2000, p. 1, Communicationes [32] 2000).

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  • --- Pio XI (Papa dal 1922  al  1939): «Perciò, come vuole la suprema autorità Nostra e la cura commessaCi della salute di tutte le anime, ammoniamo i sacerdoti che sono impegnati ad ascoltare le confessioni e gli altri tutti che hanno cura d’anime, che non lascino errare i fedeli loro affidati, in un punto tanto grave della legge di Dio, e molto più che custodiscano se stessi immuni da queste perniciose dottrine (divorzi e convivenze), e ad esse, in qualsiasi maniera, non si rendano conniventi. Se qualche confessore o pastore delle anime, che Dio non lo permetta, inducesse egli stesso in simili errori i fedeli a lui commessi, o, se non altro, ve li confermasse, sia con approvarli, sia colpevolmente tacendo, sappia di dovere rendere severo conto a Dio, Giudice Supremo, del tradito suo ufficio, e stimi a sé rivolte le parole di Cristo: “ Sono ciechi, e guide di ciechi: e se il cieco al cieco fa da guida, l’uno e l’altro cadranno nella fossa” (Mt 15,14)» (PIO XI, Lettera Enciclica Casti Connubii, n. II [31 dicembre 1930]).

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